Accesso ai dati della centrale dei rischi. E’ un diritto, non un piacere.

Il codice della privacy impone l’accesso rapido alle informazione del cliente comunicate dalla banca, è un diritto sapere il contenuto delle segnalazioni negative emesse a suo carico. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 18555 del 2.08.2013. 
Infatti ogni qual volta un istituto di credito segnala alle centrali dei rischi il nominativo di un suo cliente per mancato pagamento di un finanziamento, rata mutuo o di un assegno, il cittadino ha diritto ad accedere ai propri dati e vedere la motivazione della banca. 
Il codice della privacy nell’Art. 8 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 garantisce il diritto di accesso ai propri dati personali “senza ritardo”, rispettando il tempo massimo di 15 giorni. In caso di accesso ai dati, la banca non deve limitarsi solo a confermare dell’esistenza di una segnalazione, ma deve reperire tutto il fascicolo, contenente la segnalazione consentendo un pieno controllo al cittadino. 

E’ altresì possibile cancellare dalla banca dati anche un finanziamento pur essendo in regola con i pagamenti, per motivo di privacy.

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