La corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 ottobre – 14 novembre 2013 n. 25625, si è espressa sul caso di una moglie che ha alienato beni a terzi e il ricavato lo ha utilizzato per soddisfare i suoi bisogni personali.
I giudici della suprema corte hanno affermato che nessuno dei coniugi può alienare dei beni a terzi per godere del ricavato (violazione art. 184 Comme 3, cod. civ.). Questa condotta non comporta all’annullamento dell’atto compiuto ma al ripristino dello stato della comunione.
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