Quasi sempre durante il rapporto di locazione tra il padrone di casa e l’inquilino, quest’ultimo, si ritrova spesso a contestare alcuni difetti dell’immobile. In questi casi a volte capita che il locatore ripari le carenze della struttura, altre volte invece resta totalmente indifferente. Ovviamente nel secondo caso il conduttore (cioè l’inquilino che paga l’affitto) non può restare inerme e vivere in un abitazione fatiscente, per questo motivo di tasca propria anticipa le spese necessarie per richiedere in seguito il rimborso al locatore (il proprietario della casa).

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sent. n. 4064/14 del 20.02.2014, afferma che il conduttore ha diritto al rimborso delle spese per le riparazioni eccedenti la normale manutenzione, solo se:
– i lavori sono urgenti. L’urgenza deve essere dimostrata dall’inquilino.
– anche in caso di urgenza l’inquilino deve aver avvisato in precedenza il locatore e deve agire soltanto quando il padrone di casa nel tempo continui a restare indifferente di fronte alle sue richieste.

In sintesi secondo i giudici il diritto al rimborso è esercitabile solo se i lavori sono necessari e solo in caso di preavviso al locatore.

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