La polizia giudiziaria è tenuta per legge, ad avvisare l’automobilista soggetto all’alcool test, di poter essere assistito da un avvocato, in quanto è un accertamento non differibile.
Qualora il poliziotto “dimenticasse” d’informare il soggetto, sottoponendolo subito al test, questi ha il diritto d’impugnare la rilevazione. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 1 dicembre 2014 n° 50053.
Se, invece, si vuole accertare, una guida in stato ebbrezza, tale accertamento costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, al quale, il difensore può assistere senza essere stato preventivamente avvisato.
Ma c’è un problema: se le forze dell’ordine dimenticano di avvisare il fermato, della possibilità di farsi assistere da un avvocato durante il test, entro quanto tempo, l’indagato può eccepire la nullità della rivelazione?
Per risolvere questo problema, la Cassazione lo ha demandato, con l’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite n° 43847 depositata il 21 ottobre 2014, chiedendo che sia la Corte Costituzionale a fornire tutti chiarimenti.
Per il momento, vengono considerate due ipotesi: la nullità,viene eccepita o prima del compimento dell’atto od entro cinque giorni; oppure durante il primo atto difensivo successivo, anche se di molto posteriore rispetto al compimento dell’atto.