La Cassazione pochi giorni fa ha rigettato il ricorso di una coppia omosessuale che chiedeva le pubblicazioni di matrimonio negate dall’ufficiale di stato civile competente.
La motivazione consisteva nel fatto che “nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale”.
Contemporaneamente la Corte ha sottolineato che “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine alle forme e ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni”.
Gli ermellini hanno anche specificato in più occasioni che la Carta dei diritti fondamentali della Ue, in particolare l’art. 12 formalmente riferito all’unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma al contempo non contiene alcun obbligo.
In sostanza, secondo la Suprema Corte né la Costituzione né tanto meno l’Europa possono imporre al legislatore di estendere il vincolo matrimoniale a persone del medesimo sesso, anche considerando che al momento costoro godono già della tutela consistente nei diritti e nei doveri delle coppie di fatto.
