All’atto della separazione nella maggior parte dei casi il Giudice ordina al coniuge più forte economicamente di versare una certa cifra mensile a favore del coniuge economicamente più debole.

Col passare del tempo può verificarsi che la situazione economica del coniuge che riceve l’assegno può cambiare: quando inizia una nuova attività lavorativa o quando comincia una nuova vita sentimentale. Quest’ultimo aspetto è molto importante in quanto, all’atto della nuova unione, i due redditi si sommano.

In questi casi è importante capire qual è la vera situazione lavorativa, il vero reddito e se è migliorata la posizione economica dell’ex coniuge. Tutte queste informazioni vengono recuperate facendo un’opportuna indagine che dovrà portare alla luce oltre il luogo di lavoro e da quanto tempo è iniziata l’attività lavorativa, soprattutto l’effettivo reddito percepito anche se quest’ultimo non è legalmente registrato (lavoro a nero).

Infatti la Cassazione con sentenza del 12 dicembre 2003, n° 19042, ha stabilito che, qualora uno dei due coniugi abbia un lavoro in nero, l’altro coniuge può chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento. 

Si evince infatti, che il lavoro del coniuge, anche senza contratto di lavoro, costituisce un elemento essenziale della capacità lavorativa e quindi della capacità di guadagno. 

In una successiva sentenza della Suprema Corte, la VI sezione penale ha stabilito che non incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il coniuge che non corrisponde gli alimenti alla ex moglie che ha trovato un lavoro stabile (Cass. Pen. Sez. VI n° 14965 del 06.05.2004). 

Infine ribadiamo che è opportuno valutare se l’ex coniuge ha instaurato una nuova convivenza per la Legge, infatti, tale situazione prevede la somma dei redditi della nuova coppia.

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