Se dopo la sentenza di divorzio il marito migliora notevolmente la propria condizione economica, non è detto che l’ex moglie si veda aumentare l’assegno di mantenimento.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, sent. n. 5132 del 5.03.2014. In questa sentenza i giudici affermano che prima di accettare o respingere la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento, è necessario fare delle verifiche. Infatti, l’uomo non deve niente alla sua ex, se l’incremento dei suoi gudagni dipende da eventi indipendenti all’attività che questi ha svolto durante il matrimonio. Invece alla donna spetta un aumento dell’assegno di mantenimento, se le migliori condizioni economiche dell’ex marito siano nate da un prevedebile sviluppo del lavoro svolto durante il corso del matrimonio.
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