E’ una recente sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione VI 1, Ordinanza 30 ottobre 2013, n. 24515, a fornire la risposta a questa delicata domanda.
La Suprema Corte si espressa nel caso di una donna che ha chiesto la modifica dell’assegno divorzile dopo la nascita di un figlio dal secondo matrimonio, perchè erano cambiate le sue condizioni economiche.
I giudici osservano che “Il controricorrente fa rilevare come non si sia verificato, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, alcun incremento del suo reddito tale da giustificare il mantenimento del suo obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento mentre, al contrario, la sua capacita’ di spesa e’ notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio dal suo secondo matrimonio.”
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