Una nostra cliente ci ha scritto per ottenere una consulenza relativa alla ricezione di un conguaglio per la fornitura idrica, da parte della società Ascea Ato2 s.p.a.; la bolletta in oggetto è relativa agli anni 2006-2014, il suo importo ammonta a circa 13 mila euro.
Sulla scia di tale accadimento, abbiamo pensato di rammentare ai nostri più affezionati lettori e a tutta la comunità Ascii che è sempre possibile far valere i nostri diritti.
Se la bolletta, come nel caso suesposto, contiene un importo troppo elevato e non dovuto, la legge consente al consumatore di agire a tutela dei propri interessi, reclamando nei confronti degli enti erogatori dei servizi tali somme mediante procedure di contestazione.
Dunque, una volta assicurati che la bolletta presenti un errore, sarà necessario inoltrare una lettera di contestazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando nel documento:

  • i dati dell’intestatario del contratto e dell’azienda
  • il fatto che si tratti di una contestazione
  • il numero della fattura o delle fatture, la causa dell’obiezione e il periodo in cui si è riscontrato l’errore
  • la richiesta di ottenere una nuova bolletta telefonica o eventualmente che venga rimborsata se già pagata
  • allegare fotocopia della fattura

All’esito di tale procedura, la compagnia avrà 40 giorni di tempo per eseguire gli opportuni controlli e comunicare i risultati all’utente, motivando l’eventuale anomalia.
In caso di mancato riscontro o di risposta insoddisfacente, il consumatore può rivolgersi a noi, AsCII, per attivare la procedura per la risoluzione del contenzioso, con eventuali ricorsi alle Autorità Garanti competenti o al giudice (il più delle volte: Giudice di Pace).
Ricordate, inoltre, che ai sensi dell’art. 2948 del codice civile le bollette sono soggette a termine di prescrizione di 5 anni!
Altra importante novità, consiste nel fatto che in caso di contestazione della bolletta, non basta la lettura del contatore a dimostrare l’effettivo ammontare dei consumi.
Al riguardo, ricordiamo un interessante caso che ha come protagonista un utente, che aveva ricevuto una bolletta idrica con importi ritenuti ingiustificati rispetto ai consumi medi precedenti e al suo fabbisogno. Aveva così nominato un tecnico che, evidenziando possibili anomalie e perdite idriche nel punto di allaccio, aveva permesso all’utente di contestare le fatture.
La società erogante, dal canto suo, si era limitata a verificare l’esatta matricola del contatore in uso e la corrispondenza delle letture.
Nel caso di specie, il giudice di merito (Tribunale di Caltanissetta, sentenza dell’ 11/11/2013), rifacendosi a due pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 10313/04; nonché sentenza 18231/08), ha sottolineato il principio secondo cui “l’obbligo della società erogante di calcolare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta”.
Se l’utente/consumatore contesta la bolletta dell’acqua, perché la ritiene sproporzionata rispetto ai propri consumi, il fornitore del servizio non può limitarsi a dimostrare l’esatto conteggio solo basandosi su quanto riportato dal contatore, di conseguenza, tale strumento non può essere considerato una prova a favore del fornitore riguardo l’esattezza e la correttezza delle bollette. Pertanto, nel caso in cui l’utente contesti le bollette, deducendo specifiche circostanze, la società fornitrice è tenuta a fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e l’affidabilità dei valori registrati.

Di Avv. Marco Andreoli

Avvocato Cassazionista abilitato alle magistrature superiori, laureato in Giurisprudenza e Psicologia, Ex allievo S.M.N. Corso 1985/88