La Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 maggio – 2 settembre 2013, n. 20055, si è espressa sul caso di una donna incinta caduta rovinosamente all’interno di un esercizio commerciale, a causa del pavimento bagnato privo di segnaletica.
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che una donna incinta, anche se all’ottavo mese di gravidanza, non è obbligata a sostenersi ad altre persone e la caduta è stata causata, non da una disattenzione della donna, ma dal pavimento bagnato. Quindi alla luce di ciò la colpa è da attribuirsi all’attività commerciale in questione la mancata segnalazione del pavimento bagnato.
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