Esistono pochi semplici punti che permettono al condomino di venire a conoscenza dei movimenti monetari compiuti dall’amministratore.
Indubbiamente, per essere costantemente aggiornati, sulle iniziative, sui preventivi di spesa ed ogni azione che deve essere compiuta per garantire la corretta manutenzione dello stabile è importante partecipare all’assemblea condominiale o d’informarsi sugli sviluppi, tramite il delegato.
Altro punto, che consente al condomino di mantenersi informato è fornito dalla presentazione annuale del bilancio condominiale, fornito dall’amministratore a tutti i condomini.
Leggere un bilancio condominiale è molto semplice:
– sono elencate tutte le entrate monetarie, fornite dagli inquilini che servono a coprire tutti i costi, ordinari ed eventualmente straordinari del fabbricato.
– sono presenti un elenco di voci che indicano il tipo di lavoro svolto ed il conseguenziale costo.
– al concludersi di un lavoro manutentivo è consegnata all’amministratore od al portinaio una fattura. Il numero della fattura sarà riportato nel bilancio.
– le voci che vengono riportate, riguarderanno anche lo stipendio: del portinaio, dell’addetto delle pulizie, dell’addetto alla lettura dell’acqua e di chiunque altro sia impiegato nello stabile.
– sarà scritto lo stipendio dell’amministratore ed il suo rimborso spese.

L’articolo 1130 c.c prevede che l’amministratore debba annualmente rendere conto della gestione attraverso l’elenco delle entrate e delle spese.
La mancata presentazione del rendiconto espone l’amministratore a responsabilità nei confronti del condominio e costituisce un giusto motivo per la revoca del rapporto.
Il rendiconto ed il riparto delle quote, approvato, è efficace verso tutti i condomini, anche se dissenzienti od assenti.
– i condomini devono essere in grado di verificare e controllare la regolarità del rendiconto e della gestione.
È premura dell’amministratore avere un archivio documentato di tutte le attività economiche del condominio ed essere nelle condizioni di conoscere la reale situazione di cassa , nonché, le posizioni di debito e di credito.
L’attività di documentazione deve essere precisa e puntuale.
Il rilascio di ricevute, di somme riscosse con conservazione di matrici, di fatture e di altri documenti giustificativi di tutte le spese; devono essere conservate con diligenza.
Secondo l’art. 1130 ( commi 6; 7; 8; 9 ) amministrare presenta degli obblighi documentali:
Tenuta del registro anagrafe condominiale.
Tenuta dei registri verbali delle assemblee, di revoca e di nomina dell’amministratore e della contabilità.
Conservazione della documentazione inerente la gestione condominiale, lo stato tecnico ed amministrativo degli edifici, le liti giudiziarie e la messa a disposizione per la verifica dei condomini, qualora lo richiedessero.
Consegna, da parte dell’amministratore uscente, di tutte le documentazioni.
Ogni fabbricato deve possedere un conto corrente.
L’amministratore è obbligato ad affiggere sulla bacheca condominiale il suo recapito e la sua mail.

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