La legge n. 3/2012 emanata dal governo Monti e modificata dal governo Letta con decreto legge 179/2012 ha introdotto una procedura che consente al consumatore di risanare i propri debiti che non derivino da attività di impresa o dalla propria professione.
Con il termine “sovraindebitamento” si intende la condizione in cui si viene a trovare un soggetto che non è capace di adempiere alle proprie obbligazioni, perché sussiste uno squilibrio tra il patrimonio liquidabile del soggetto stesso e le obbligazioni da lui assunte.

Il consumatore dunque, ha la possibilità di scegliere tre diverse strade:

Accordarsi con i creditori: il che prevede una proposta sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Affidarsi al Piano del consumatore: Procedura altamente consigliata per i soggetti che si siano indebitati per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, che non abbiano fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti e che non hanno già subito la revoca, la risoluzione o la cessazione degli effetti del piano del consumatore.

Liquidare il proprio patrimonio: Se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, si può scegliere direttamente di rinunciare ai propri beni.

La procedura più conveniente consiste nella redazione del Piano del consumatore.

Il procedimento è semplice, e consiste nel rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un apposito organismo che assiste il consumatore e che si occupa di stilare di un “piano di rientro”.
Detto piano deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, con specifiche scadenze e modalità di pagamento dei creditori, e l’indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti.

Se poi tale piano di rientro viene approvato dal giudice, ogni azione esecutiva (ad esempio pignoramento, etc.) dei creditori nei confronti del debitore viene sospesa, la conseguenza consiste nel fatto che tale piano diviene vincolante per il creditore.

Nel caso invece in cui il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, nel senso che potrà rinunciare a tutti i propri beni, ad eccezione di quelli impignorabili, per ottenere l’esdebitazione.

La particolarità sta nel fatto che si può accedere a questa seconda procedura anche se si è già fatto ricorso al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

Un caso esemplificativo di quanto sopraesposto si è verificato di recente: il Tribunale di Busto Arstizio ha ridotto il debito della Sig.ra Stucchi nei confronti di Equitalia, impiegata di 53 anni, da 87mila euro a 11mila euro.

La Sig.ra Stucchi infatti, ha presentato al Tribunale tutto il patrimonio di cui disponeva, ossia 11mila euro derivanti dalla vendita di una porzione della casa di famiglia.

Con l’applicazione della poco utilizzata legge 179/2012, Equitalia non ha potuto far altro che accettare la sentenza del giudice.

Di Avv. Marco Andreoli

Avvocato Cassazionista abilitato alle magistrature superiori, laureato in Giurisprudenza e Psicologia, Ex allievo S.M.N. Corso 1985/88