In questi casi il coniuge beneficiario può ottenere il pagamento dell’assegno direttamente dalle mani del datore di lavoro dell’ex, questa procedura è prevista dalla legge (Art. 8 della legge 898/70).

Per iniziare la procedura deve inviare al coniuge tenuto al versamento dell’assegno divorzile una lettera di costituzione in mora. Se nell’arco di 30 giorni l’assegno non viene versato, bisogna notificare al datore il provvedimento del giudice che dispone il pagamento dell’assegno insieme con l’invito a versare direttamente il dovuto al creditore. Prima di far ciò bisogna comunque necessario comunicare all’ex coniuge inadempiente la notifica effettuata al datore di lavoro.

Inoltre una recente ordinanza della Cassazione (ord. n. 4535/14 del 26.02.2014.) ha sottolineato che il coniuge beneficiario dell’assegno deve richiedere in tribunale l’apposizione della formula esecutiva soltanto sul provvedimento giudiziale e non su tutti gli atti della serie procedimentale prevista dalla legge e qui appena elencata.

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