Il Giudice di Pace di Torino con sentenza n. 3133 del 30 Maggio 2014 ha rammentato un principio oramai noto e più volte ribadito dalla Cassazione relativo ai poteri ed i limiti degli ausiliari del traffico.
In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 28359 del 22 Dicembre 2011 ha espressamente statuito che la violazione consistente in una condotta diversa dal divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, non può essere accertata dagli ausiliari del traffico (dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi).
Già nel 2005, inoltre, la Corte aveva precisato i poteri di accertamento attribuiti agli ausiliari stessi.
Tali poteri, infatti, sono limitati alle violazioni relative alla sosta regolamentata, nonché alle aree limitrofe necessarie per compiere le manovre utili per il parcheggio dei veicoli.
E’ invece escluso ogni intervento diretto a sanzionare la condotta dei veicoli in circolazione.
Al riguardo, giova rammentare la legge n. 127/97, che all’art. 17, comma 132, stabilisce che  “i Comuni, possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree di concessione”, tuttavia, gli ausiliari possono multare soltanto i veicoli in sosta sulle strisce blu, in relazione a colui il quale non paga il ticket, non lo rinnova, o non lo espone in modo visibile, o a chi parcheggia in modo da ostacolare le manovre necessarie al parcheggio altrui.
Al di fuori degli spazi in concessione, gli ausiliari dunque, non vantano alcun potere, nemmeno nel caso-limite in cui il veicolo sia – ad esempio – parcheggiato sulle strisce pedonali, essendo in tal caso necessario l’intervento della polizia municipale.
Dunque, non si è fatto altro che ribadire un concetto oramai saldo e noto, anche se la questione però, probabilmente, non è chiara a molti Comuni, che ancora autorizzano gli ausiliari ad eludere tali limiti ed estendere i loro poteri oltre misura.

Di Avv. Marco Andreoli

Avvocato Cassazionista abilitato alle magistrature superiori, laureato in Giurisprudenza e Psicologia, Ex allievo S.M.N. Corso 1985/88