Il creditore può sottrarre i beni della comunione legale dei coniugi, anche nel caso in cui il debito è stato contratto, per scopi personali, solo da uno dei coniugi.
Ad ogni modo dopo la messa all’asta del bene, il coniuge non debitore ha diritto a ricevere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, sent. n. 6576/13 del 14.03.2013, ricordando anche che al coniuge non debitore deve essere notificata una copia dell’atto di pignoramento e che questi può opporsi nel caso in cui il bene sottratto non rientra nella comunione, ma è suo personale.
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