In caso di separazione o divorzio, il nostro ordinamento prevede l’affido condiviso (cioè l’affido del minore ad entrambi i genitori), infatti la potestà sul figlio spetta nella stessa misura sia al padre che alla madre. Ovviamente la residenza prevalente viene stabilita presso uno dei due ex coniugi.

Le scelte principali devono essere compiute in accordo da entrambi i genitori (considerando il benessere fisico/psichico del figlio) e nessuno dei due può imporre la sua volontà. Questo vale anche per il luogo in cui il bambino deve abitare, per questo motivo il genitore collocatario del figlio minore non può insieme al bambino andare a vivere all’estero senza il consenso dell’altro genitore o un provvedimento di autorizzazione del giudice.  

Infatti se i coniugi non trovano un’accordo, il genitore collocatario che vuole trasferirsi all’estero, può sottoporre la questione al giudice. Quest’ultimo valuterà la questione scegliendo la soluzione migliore per il benessere del minore.

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