La Corte di Cassazione con la sentenza del 16 giugno 2014 n°19483 ha confermato che i termini di decadenza decorrono dal momento in cui il vizio, di cui l’immobile è affetto, è pienamente visibile ed il committente o l’acquirente del bene non  fosse a conoscenza del vizio.

Il caso nasce con l’intervento di un condomino che si lamentava col costruttore di vizi, presenti nella struttura, ma le sue denunce erano di carattere generico, quindi si operò, per far fare una perizia da persona competente, in modo tale, da evidenziare con carattere certo e specifico, le problematiche riscontrate sull’immobile.

In base alla perizia stilata, il condomino espone denuncia.
Il costruttore, fin da principio, aveva contestato che il termine di decadenza, così come quello di prescrizione era iniziato a decorrere dai primi giorni di contestazione, presentata tramite lettere, dall’inquilino dell’immobile. Quindi essendo trascorso più di un anno, tale ricorso era da considerarsi inammissibile. Per l’ art. 1669 del c.c. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”

L’appaltatore risultava soccombente in entrambi i giudizi di merito, per cui proponeva ricorso per cassazione della pronuncia di secondo grado.
Come già anticipato l’esito del giudizio in Cassazione è stato ancora una volta favorevole per il condominio.
La pronuncia della Cassazione si poggia su due assunti:

  • La Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui soltanto dal momento in cui il committente (o suo avente causa) ha una piena percezione del vizio che affetta l’immobile decorrono i termini di decadenza e prescrizione di cui all’ 1669 c.c.
  • Quindi il termine di un anno decorre dalla conoscenza piena e consapevole della gravità del vizio e non saranno rilevanti manifestazioni di scarsa entità come una lettera che espone una perplessità generica o sospetti di avvenuto danno.

Di conseguenza il decorso può incominciare, con la presentazione della perizia da parte di persona competente.