La legge in vigore è stata modificata dalla Legge 1 Agosto 1978 n. 436 e dalla Legge del 6 Marzo 1987 n. 74.
Il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi a seconda se vi è o meno consenso tra i coniugi, quindi può avvenire il divorzio coniugato quando c’è accordo tra i coniugi su tutte le condizioni da adottare, il divorzio giudiziale quando non c’è accordo tra i coniugi sulle condizioni.
Il divorzio è differenziato dalla separazione legale in quanto i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Con la Legge del 6 Maggio 2015 n. 55 è stato introdotto il divorzio breve che interviene sulla disciplina della separazione riducendo i tempi per la domanda di divorzio poiché fino a questo momento fissati in tre anni dall’ avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.
In sede di divorzio il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo).
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli,Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo e il diritto di mantenere,istruire ed educare i figli.
Il giudice può anche stabilire un’ assegno a favore dei figli maggiorenni quando non hanno adeguato reddito proprio.