In caso di alienazione veicolo, rottamazione e vendita si può ottenere il rimborso del premio rc auto non goduto, restituendo però il certificato e contrassegno all’assicuratore. Il rimborso verrà calcolato sul rateo non goduto al netto delle tasse.
Qualora, invece, si fosse ancora indecisi sul fatto sia il caso rottamare il veicolo o farlo riparare successivamente, si può in alternativa sospendere la polizza. In questo modo si evita di far decorrere la polizza senza usufruire dell’idonea copertura assicurativa.
Attenzione però: spesso le condizioni contrattuali stipulate con l’rc auto prevedono un periodo minimo di sospensione di 3 mesi. Ricordiamo, inoltre, che per poter sospendere la polizza occorre restituire il certificato e contrassegno all’assicuratore, ed il veicolo dovrà esser riposto in un luogo privato ad esempio nel box.
Se oltre a rottamare o vendere il veicolo distrutto, intendete a breve acquistare un’altra auto potrete utilizzare la stessa polizza per assicurare la nuova vettura.
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