Lo afferma una recente sentenza della Corte di Cassazione Cass., sent. n. 44643 del 05.11.2013, “I titolari dei locali di somministrazione di cibi e bevande devono informare i clienti della qualità dei prodotti offerti. In mancanza, essi sono colpevolidi tentata frode nell’esercizio del commercio (Artt. 56 e 515 cod. pen.)”.
Infatti il menù rappresenta un’offerta contrattuale nei confronti del cliente e per questo il ristoratore deve indicare le qualità del prodotto, altrimenti finisce con il violare gli obblighi di trasparenza commerciale e commettere una tentata frode.
Inoltre i giudici sottolineano che il ristoratore non può difendersi affermando che i clienti vengono informati a voce dai camerieri sulla qualità dei prodotti, infatti, se esiste un menu scritto, le caratteristiche devono essere contenute espressamente in esso. La prova documentale vale sicuramente di più di quella orale.