È possibile nominare amministratore chiunque abbia rivestito la carica, per un minimo di tre anni o chi abbia sostenuto un corso di formazione condominiale di almeno settantadue ore, come stabilito dal DM 140/2014.
L’amministratore viene nominato in assemblea condominiale, ma è possibile che avvenga per mezzo dell’autorità giudiziaria perché richiesto da un condomino o l’amministratore dimissionario.
È obbligatorio nominare un amministratore, quando i condomini sono più di otto, ma è possibile farlo, anche, quando ne sono di meno, in quel caso la scelta è facoltativa.
I compiti dell’amministratore sono:

  • Eseguire quanto deciso durante l’assemblea
  • Convocare un’assemblea ogni anno, dove sarà discusso ed approvato il rendiconto
  •  Convocare una riunione straordinaria per i lavori di straordinaria manutenzione
  • Occuparsi di eventuali liti fra condomini
  • Ricevere il denaro che dovrà utilizzare per pagare le spese condominiali
  • Avere i registri dell’anagrafe condominiale, quello dei verbali dell’assemblea, di nomina e revoca dell’amministratore e quello contabile
  • Conservare tutti i documenti su cui sono iscritti tutti i pagamenti
  •  Redigere il bilancio condominiale annuale della gestione e consegnarla ai condomini per l’approvazione
  • Dare tutti i registri al nuovo amministratore

Revoca dell’amministratore
Se ci sono validi motivi, l’ amministratore può essere revocato, dai condomini durante l’assemblea condominiale.

Dimissioni dell’amministratore.
L’amministratore può dimettersi anche prima dell’anno di esercizio e continuerà a svolgere le sue mansioni finché non gli subentrerà il nuovo incaricato.