Equitalia può essere un motivo di afflizione per i cittadini-contribuenti, ma spesso quest’ultimi non conoscono tutti i loro diritti e le modalità di difesa contro l’ente.
Una interpretazione favorevole ai contribuenti arriva da una sentenza della Commissione Tributaria di Firenze, sent. n. 130/13.
Secondo i giudici il fermo è illegittimo, potendo addirittura proporre una richiesta di risarcimento dei danni subiti, tutte le volte in cui lo stesso è relativo a un valore sproporzionato rispetto al debito con il contribuente.
In poche parole se il debito fiscale è minimo, Equitalia non può disporre il fermo.
Anzi la Corte di Firenze afferma che si può configurare un vero e proprio abuso di potere da parte di Equitalia se questa inizia ad applicare in maniera illegittima delle ganasce fiscali.
Ricordiamo che il fermo amministrativo è illegittimo anche in altri casi:
– quando la/le cartelle esattoriali o i verbali non sono stati mai notificati al contribuenti o la notifica è irregolare (è quanto avviene molto spesso) ;
– quando il debitore dimostra che il veicolo che si vuole sottoporre a fermo è indispensabile per la sua attività lavorativa, questo deve essere provato entro 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo;
– il fermo deve essere cancellato quando il consumatore chiede la rateizzazione del debito a Equitalia.
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