La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è recentemente pronunciata sulla configurabilità dell’aggravante del mezzo fraudolento nel furto realizzato mediante occultamento, all’interno di una borsa, della refurtiva prelevata dallo scaffale di un supermercato. Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno risposto in maniera negativa: ricorre l’ipotesi del furto semplice nel caso in cui l’agente occulti sulla sua persona, ovvero in una borsa, la merce prelevata dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita self service e superi la cassa senza pagare, escludendo la sussistenza dell’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento.
In linea generale secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’espressione “mezzo fraudolento”, contenuta nell’art. 625 c. p., n. 2, è usata con riguardo a ogni attività fraudolenta o insidiosa, che sovrasti o sorprenda la contraria volontà del detentore della cosa. Il mezzo fraudolento ricomprende, quindi, ogni operazione straordinaria, improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta a eludere le cautele e a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose. Pertanto, l’aggravante del mezzo fraudolento deve rappresentare un elemento “in più rispetto all’attività necessaria per operare la sottrazione e l’impossessamento”.
L’aggravante in esame è allora inapplicabile nel caso in cui l’azione furtiva sia andata a buon fine non in seguito ad un’operazione straordinaria dell’agente secondo astuzia o scaltrezza, ma per la negligenza della persona offesa. In definitiva, il mero occultamento all’interno di una borsa o sulla persona della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita a self service non configura la circostanza aggravante dell’uso di mezzo fraudolento prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2, codice penale.
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