Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che qualora vengano dimostrate le cause di un danno avvenuto per la pericolosità delle parti comuni, sarà il condominio a risarcire, tranne nei casi in cui non sia stato l’atteggiamento adottato a recare un danno a se stessi e alle cose. 

Leggiamo insieme un’estratto della sentenza: 
” […] la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (per tutte, v. Cass. 22 marzo 2011, n. 6550, Cass. 7 aprile 2010, n. 8229, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28811) ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 6 sez., ord. 11 marzo 2011, n. 5910), salva comunque la possibilità di valutare in concreto l’apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi”.

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