Una delle novità più importanti introdotte dalla legge 220/2012 riguarda l’obbligo di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio sul conto corrente condominiale.
La trasparenza gestionale, introdotta al settimo comma del nuovo articolo 1129 del Codice civile, consolida l’attuale corrente giurisprudenziale la quale stabilisce l’obbligo che l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente per evitare confusioni tra il conto economico del condominio e il suo.
La firma e la gestione del conto rimangono sempre e comunque all’amministratore nella sua qualità di rappresentante dei condomini nominato con apposita delibera.
Tutto ciò ha creato non poche preoccupazioni perché la norma recita: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. Di fatto impedisce a quest’ultimo di prelevare o depositare dei contanti se non viene specificato a che titolo questo contante viene prelevato o versato.
Sicuramente questa nuova disposizione consente a ciascun condomino di verificare la regolarità dei pagamenti e la destinazione dei propri esborsi.