A tutela della privacy dei consumatori arriva un intervento del garante a favore di quest’ultimi: una banca non può effettuare il recupero crediti mediante telefonate preregistrate.

Il provvedimento del garante privacy è arrivato dopo la segnalazione di un uomo, titolare di un contratto di finanziamento con Santander Consumer Bank S.p.a. Questo ha dichiarato che, nonostante il pagamento regolare delle rate, riceveva a ridosso della data di scadenza 3/4 volte al giorno, un sollecito preregistrato di pagamento. 

Ovviamente questo comportamento illecito della Santader ledeva la privacy, la riservatezza e la dignità personale del titolare del contratto. Avviata l’istruttoria nei confronti della Santander Consumer Bank S.p.a. dall’Ufficio del garante privacy, sono stati riscontrati degli illeciti, nonostante la banca abbia dichiarato di svolgere una costante attività di controllo nei confronti degli operatori, interni ed esterni, impegnati nell’attività di recupero crediti.

A parere del garante questo sistema attualmente utilizzato da Santander Consumer Bank S.p.a. a fini di recupero crediti, non è in grado di assicurare che le informazioni veicolate attraverso le comunicazioni telefoniche preregistrate siano effettivamente ricevute da chi ne abbia il diritto (debitore o soggetti da costui autorizzati), il trattamento di dati personali della clientela connesso all’invio di siffatte comunicazioni dev’essere considerato illecito, perché in contrasto non solo con i principi posti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, ma anche con le specifiche prescrizioni impartite dal Garante con il provvedimento generale del 2005.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, dev’essere disposto il divieto per la Banca di procedere all’ulteriore trattamento dei dati personali.

Alla luce dei fatti il garante della privacy ha disposto:
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, dichiara l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato da Santander Consumer Bank S.p.a. in occasione dell’invio alla clientela, per finalità di recupero crediti, di comunicazioni telefoniche preregistrate senza l’intervento di un operatore; per l’effetto, vieta a Santander Bank S.p.A. l’ulteriore trattamento dei dati personali connesso all’effettuazione di siffatte comunicazioni;
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a Santander Consumer Bank S.p.a. -ove la stessa intenda continuare ad avvalersi di tali forme di comunicazione- di adottare idonei accorgimenti tecnici, basati anche su forme di autenticazione, tali da assicurare la ragionevole certezza che la presa di conoscenza delle informazioni oggetto di comunicazione avvenga soltanto da parte di chi via abbia effettivamente diritto (il debitore o terzi da lui autorizzati) secondo quanto indicato in motivazione.

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