La Corte di Cassazione, ord. n. 1585 del 27.01.14, stabilisce che il genitore divorziato può non versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che frequenta con scarsi risultati l’università e lavora saltuariamente.

Nel caso in oggetto i giudici hanno tolto l’assegno di mantenimento ad un ragazzo iscritto da ben 8 anni all’università. Elementi fondamentali della decisione sono stati, appunto, lo scarso rendimento del ragazzo nel suo percorso universitario e il fatto che lavorando saltuariamente, quest’ultimo ha dimostrato di raggiungere una parziale indipendenza economica.
 
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