Lo stabilisce la Corte di Cassazione, sent. n. 19115 del 2012, accettando la domanda del marito che chiede le restituzione delle somme che la moglie ha prelevato, durante il matrimonio, dal conto corrente cointestato.
Nel caso in oggetto è emerso dalla documentazione che solo l’uomo versava soldi sul conto corrente cointestato, a differenza la moglie prelevava senza dir nulla e trasferiva i soldi su conti di sua proprietà.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che la contestazione di un conto corrente formalizza solo una presunta contitolarità dell’oggetto del contratto che può essere contestato portando prove certe che dimostrano il contrario.
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