Qualunque attività effettuata su Internet (e di conseguenza anche su Facebook) è registrata sui server in cui viene eseguita (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore) e l’autore è, generalmente, sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza) a seguito di un ordine di procedura da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Spesso si configurano reati come “delitto di diffamazione aggravato dall’aver arrecato l’offesa con un mezzo di pubblicità”. Il reato, in sostanza, viene equiparato a quello della diffamazione commessa con mezzi di stampa, richiamando l’articolo 595 comma 3 del Codice Penale è prevista una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Il nostro consiglio è di fare attenzione a ciò che si scrive sui Social Network visto la facilità con cui un commento può trasformarsi in una vera e propria offesa.

Per una consulenza sull’argomento —> penale@legaletributario.it