In base all’Art. 1122 cod. civ., la legge dice che il condominio, nel proprio immobile, non può svolgere lavori che danneggino le parti comuni dell’edificio o ne pregiudichino la stabilità, il decoro architettonico o la sicurezza. Alla luce di ciò l’amministratore deve verificare lo sviluppo dei lavori. La legge non indica in che modo l’amministratore deve fare questo controllo, ma secondo logica non è da escludere che questi possa entrare nell’immobile del condomino e verificare tutto direttamente sul luogo dei lavori. Per questo motivo è consigliabile per i condomini, fissare con l’amministratore un giorno di accesso all’appartamento, facendosi anche assistere da un proprio tecnico di fiducia in modo da poter eventualmente contestare le risultanze di quanto verrà accertato in tale frangente. In qualunque caso il condomino è obbligato a comunicare all’amministratore l’inizio dei lavori, a differenza, non è obbligato a mostrare gli eventuali permessi edilizi.