Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18337 del 31 Luglio 2013. Un motociclista che subiva gravi lesioni provocate da una manovra di un automobilista, senza che ci fosse un minimo scontro tra i due mezzi, cita in giudizio il proprietario dell’autoveicolo per ottenere il risarcimento del danno.
In primo e secondo grado la sua richiesta è stata sempre respinta perché i Giudici non hanno ravvisato alcun elemento che possa confermare la responsabilità dell’autista del veicolo.
L’interessato, non dandosi per vinto, impugna la sentenza in Cassazione, desumendo violazioni di legge per difetto di motivazione sulle questioni che seguono.
Sull’applicabilità della presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 cod. civ. la Suprema Corte evidenzia come sia “estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra i veicoli, ciò è consentito ove sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro”.
Il ricorrente, tale circostanza, non ha saputo dimostrare, deponendo solo elementi a suo sfavore, finendo per convincere il giudice del merito che la caduta non sia stata causata da una manovra improvvisa della controparte ma da esclusiva colpa del ricorrente. Mancando il presupposto a monte (il nesso causale tra condotta ed evento) ,non risulta applicabile, al caso di specie, la presunzione di cui sopra.