Nel caso in oggetto la donna non vuole saperne di avere dei figli e quindi il marito chiede l’annullamento del matrimonio. In principio è il Tribunale Ecclesiastico, campano, a far partire la dichiarazione di nullità vista la mancanza dei requisisti di bona matrimoni, l’indissolubilità del vincolo e l’esclusione della procreazione.

La donna si oppone alla decisione del Tribunale Ecclesiastico, ma la Corte d’Appello continua a dargli torto. A questo punto si arriva in Cassazione. 

La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, Sentenza 20 maggio 2013 – 20 gennaio 2014, n. 1092, respinge il ricorso della donna e la condanna anche al pagamento delle spese processuali.

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