La Corte di Cassazione, Sezione III civile – Sentenza 13 febbraio 2014 n. 3362, si esprime in materia di responsabilità precontrattuale nel Leasing.
Deve ritenersi che anche la società utilizzatrice dell’immobile in leasing ben possa essere chiamata a rispondere per responsabilità precontrattuale in quanto specialmente nei contratti di leasing traslativo i poteri dell’utilizzatore sono talmente ampi da poter essere assimilati ad una sorta di dominio utile, tale da rendere inaccettabile, perché non conforme alla natura del contratto e della sottostante operazione economica, il principio per cui l’utilizzatore non potrebbe essere chiamato a rispondere per responsabilità precontrattuale (come anche per responsabilità contrattuale o aquiliana) in relazione agli atti che ha il potere di compiere per effetto del contratto di leasing.
Corte di Cassazione Sez. III Civile Sentenza n. 3362 del 13 febbraio 2014