La legge n. 220/2012 inserisce nel codice civile una norma, l’art. 71-bis, che contiene la serie di requisiti indispensabili per potere essere nominato amministratore. Si tratta di due requisiti che possiamo sintetizzare in due concetti: buona condotta e formazione professionale.
Dopo questa breve introduzione possiamo dire che il codice civile si limita a specificare pochi altri aspetti, gli essenziali, all’assolvimento ed all’espletamento dell’incarico come ad esempio:
1) La nomina dell’Amministratore deve essere sempre votata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1136, secondo e quarto comma, c.c.)
2) L’incarico ha durata annuale e se non revocato s’intende rinnovato per un altro anno;
ai sensi dell’art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. “ l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”;
3) l’Amministratore che è stato revocato dall’Autorità Giudiziaria non può più essere nominato (art. 1129, tredicesimo comma, c.c.)
La scelta, in assenza di altre indicazioni normative, è assolutamente libera, infatti non è necessario indire ad esempio un bando cui debbano partecipare più persone. La scelta dell’Amministratore, per usare un linguaggio più semplice, può essere anche effettuata su chiamata individuale.