Se si figura privi di reddito non è detto che si possa non versare ai figli o al coniuge l’assegno di mantenimento. I tribunali vanno oltre il dato formale, disponendo anche di accertamenti tributari a carico non solo dei coniugi ma anche di terzi (società fiduciarie, parenti, datori di lavoro in nero etc.), tutto questo per accertare quali siano le reali condizioni economiche.

Non dimentichiamo che ci sono stati casi dove il tribunale ha condannato il coniuge formalmente disoccupato a versare un assegno. Infatti: “Al fine di ottenere la previsione della corresponsione di un assegno di mantenimento, a carico dell’altro coniuge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro.” (Cassazione civile , sez. I, sentenza 27.12.2011 n° 28870)

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