L’art. 1126 c.c. prevede le proporzioni di apporto economico tra i vari condomini ovvero, nella misura di due terzi a carico dei condomini ai quali il lastrico serve da coperture e un terzo da accollare al titolare della proprietà o dell’uso esclusivo. Questa ripartizione vale però, solo nel caso in cui le riparazioni si riferiscono a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera.

Qualora il proprietario del lastrico abbia tollerato difetti riconducibili alla costruzione e su tratti di difetti suscettibili a creare danni a terzi, la responsabilità relativa, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare (ex art. 2051 C.C.) sia che si tratti di eliminazione delle cause del danno sia che si tratti di risarcimento del danno.

In sintesi, i vizi riconducibili a vetustà e a deterioramento per difetto di manutenzione del lastrico solare sono ripartibili tra il proprietario del lastrico e i condomini coperti dallo stesso, i danni ricollegabili ai difetti originari di progettazione e di esecuzione, anche se dipendenti dalla fase di costruzione, sono accollati in capo al proprietario esclusivo del lastrico stesso senza alcuna compartecipazione del condominio.

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