Nel momento in cui il destinatario di una cartella Equitalia non è reperibile il postino deposita l’atto presso la Casa Comunale, lasciando nella cassetta postale del contribuente l’avviso di notifica. Ma se per sbaglio tale avviso non viene consegnato e la notifica viene lasciata nella cassetta postale del vicino, quest’ultima risulta nulla e la cartella non deve essere pagata (salvo successiva notifica valida).
Ma attenzione: non basta dire che tale avviso sia finito, per errore del postino, nella cassetta delle lettere del vicino e fornire la dimostrazione di ciò, in processo, con la testimonianza del suddetto condomino. Tale dichiarazione avrebbe valore di un mero indizio e non varrebbe a suffragare la tesi del contribuente. Tutt’al più quest’ultimo è tenuto a presentare una querela di falso volta a demolire il valore dell’attestazione del notificante cosi da come si evince dalla sentenza n. 89 del 21.01.2014 della Commissione Tributaria della Toscana.
Segui sulla pagina tematica del nostro sito https://www.ascii.it/topics/equitalia
Per ogni segnalazione o richiesta risarcimento registrarsi sul sito : www.ascii.it e compilare il form contattaci.
-*- AsCii Associazione Consumatori Italiani Internet -*-dal 1997 tuteliamo i tuoi diritti