Importante sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, sentenza n. 25392 del 12 Novembre 2013. I giudici si sono espressi sul caso di un lavoratore licenziato per non aver indossato le attrezzature di sicurezza.
La Suprema Corte ha sottolineato l’obbligo per il datore di lavoro di garantire a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e di obbligare quest’ultimi all’utilizzo di adeguate attrezzature di protezione. Inoltre sempre il datore è tenuto a vigilare sul rispetto di queste norme e i lavoratori non si possono rifiutare di adottarle.
Nel caso in oggetto i giudici hanno considerato legittimo il licenziamento visto che il dipendente si rifiutava di indossare gli occhiali di protezione, nonostante fosse stato sottoposto più volte a sanzioni disciplinari.
Nella sentenza si legge “all’interno del rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro in forza del suo potere direttivo, quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tutti gli obblighi derivantigli dal contratto (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa etc.), essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex art.1 460 Cc, solo se l’altra parte sia totalmente inadempiente, e non se via sia una potenziale controversia su una non condivisa scelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dal lavoratore, ovvero sull’adempimento di una sola obbligazione, soprattutto ove essa non incida (come avviene per il pagamento della retribuzione) sulle sue immediate esigenze vitali”.
Per questi motivi, la Corte ha respinto il ricorso del lavoratore legittimandone il licenziamento.
Per una consulenza sull’argomento, contattaci, operiamo su tutto il territorio nazionale.
segreteria@legaletributario.it