Non si sfugge alla prova dell’etilometro e sperare di non farsi beccare utilizzando inutili astuzie può solo peggiorare la vostra situazione. Infatti, il conducente che volontariamente riduce al minimo l’espirazione per sabotare la misurazione del tasso alcolico, rischia di rispondere del reato derivante dal rifiuto di sottoporsi al test (Art. 186, co. 7, cod. str.).     

Inoltre visto che la misurazione può essere boicottata dal soggetto esaminato, in una recente sentenza i giudici della Suprema Corte, sent. n. 10925/14 del 6.03.2014., hanno stabilito che in questi casi può configurarsi la fattispecie delittuosa che punisce il soggetto che si rifiuti di sottoporsi al test (salvo che il fatto costituisca più grave reato), assimilando la condotta di chi falsifica in qualche modo il risultato a quella di chi non si sottopone alla verifica di polizia.

Ricordiamo anche un’altra sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 35303/2013.). In questa i giudici affermano che il risultato fornito dall’alcoltest non è l’unica prova valida a valutare la guida in stato di ebbrezza, infatti l’illecito può essere desunto anche da altri elementi sintomatici che evidenzino una conclamata condizione di incapacità dell’automobilista alla guida della propria auto. 

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