I Comuni spesso non possono realizzare parcheggi a pagamento, infatti questi possono esistere soltanto se nei pressi ci sono zone apposite al parcheggio non a pagamento oppure nelle zone con particolari esigenze di traffico.

Questo è quanto emerso da una sentenza del Consiglio di Stato, sent. n. 5768/2013, riguardante la costruzione di parcheggi a pagamento nei pressi della stazione Ostiense a Roma.

Inoltre il codice della strada, Art. 7 c. 8, in poche parole, dice che il Comune deve garantire l’alternanza tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi. Questa regola subisce delle eccezioni, infatti il Comune può legittimamente la costruzione soltanto di parcheggi a pagamento: nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato nonché in quelle aree ad alta rilevanza urbanistica individuate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

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