Il singolo condòmino può prendere l’iniziativa e apportare delle modifiche ad un bene condominiale, ovviamente questo deve essere fatto entro alcuni limiti:
– le modifiche non possono cambiare la funzione cui un bene è destinato. Ad esempio non è possibile far diventare il giardino del cortile condominiale, un parcheggio personale;
– le modifiche del bene comune non devono condizionare il diritto di utilizzo e di godimento degli altri condòmini.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, sent. n. 4499 del 25.02.2014. I giudici affermano che ciascun condomino può, a proprie spese, apportare le modifiche necessarie per il miglior godimento delle parti comuni dell’edificio (Art. 1102 cod. civ.). Infatti il fine dell’intervento del singolo deve essere quello di aumentare la funzionalità delle parti comuni del condominio e di consentirne un uso più intenso.
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