Una contribuente è stata vittima di un ingiustificato pignoramento, ciò è quanto stabilito dalla sentenza n°776/02/14 emessa dalla CTR di Bologna Sez. 2 depositata il 17.04.2014
L’avvocato della donna aveva apposto istanza di ricorso per l’atto di pignoramento mobiliare, avvenuto il 14 dicembre 2013, eseguito da Equitalia spa, sostenendo che tale pignoramento fosse nullo, a causa della mancanza dell’atto di pignoramento in questione e per la mancata prova dell’esistenza della cartella di pagamento e della notifica di quest’ultima.
La commissione tributaria provinciale di Bologna respinge il ricorso, in quanto è stata mostrata la copia della ricevuta di ritorno che attestava l’assenza degli interessati e l’invito, della relativa comunicazione, a mezzo raccomandata.
La donna si appella ribadendo che la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali rende nullo il pignoramento e che la notificazione per posta, non operata da un agente datto alla notificazione, come previsto dall’art. 26 dpr 602/73, rende il procedimento giuridicamente inesistente.
La difesa di Equitalia rimane salda, riaffermando, come in primo grado, la legittimità del proprio agire.
La Commissone che ha esaminato il provvedimento ha stabilito che l’appello della contribuente è meritovele di accoglimento ed inseguito al riesame è stato stabilito che le prove fornite da Equitalia erano inconsistenti; quindi in quella sede è stato stabilito il principio di impignorabilità dei beni della contribuente e le spese prcessuali saranno pagate da Equitalia.