Lo stabilisce una recente sentenza della Corte di Cassazione, sent. n. 27614 del 10.12.2013., affermando che l’inquilino che riconsegna l’appartamento in locazione con danni evidenti, risponde di due voci di danno:
– dei costi sostenuti dal proprietario per far riparare l’immobile;
– del mancato incasso dei canoni di locazione che il padrone di casa avrebbe percepito nel periodo in cui ha dovuto far eseguire i lavori per rendere affittabile l’appartamento.

Per questo motivo l’ex inquilino deve, di solito, pagare per il ripristino dell’immobile prima che venga dato di nuovo in locazione a un altro soggetto. Inoltre, se per le condizioni in cui si trova l’immobile il locatore non ne ha potuto usufruire (personalmente o locandolo nuovamente), all’ex inquilino può essere chiesta, in risarcimento, una somma pari al canone di locazione che il proprietario avrebbe riscosso se la locazione fosse continuata (ma ciò fino al momento nel quale l’attività di ripristino si sarebbe potuta completare).

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