Il Comune che non rispetta l’ordinaria manutenzione delle strade risponde dei danni da infiltrazione che subisce una proprietà privata a causa del mancato deflusso delle acque piovane, in quanto è responsabile l’Ente che ha il dovere della sistemazione e manutenzione della strada, nel rispetto delle normali regole di prudenza e diligenza.
Un caso analogo è stato esaminato dal Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 145 del 17 gennaio 2014. I giudici hanno stabilito che il Comune deve restituire le spese sostenute dal proprietario riguardanti il ripristino dell’edificio danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua. Infatti il CTU ha rilevato che effettivamente il danno è pervenuto dal ristagno delle acque piovane infiltrandosi nelle mura perimetrali dell’edificio.
Si verifica, in questi casi, un comportamento colposo della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2051 c.c., in correlazione alle situazioni di pericolo attribuibili alle pertinenze o alla struttura del manto stradale, indipendentemente dalla sua ampiezza (Cass. Civ. 29.03.07, n. 7763; Cass. Civ. 02.02.07, n. 2308).
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