I giudici della Corte di Cassazione, spesso si esprimono a favore del fisco, con la sent. n. 25128 dell’8.11.2013 affermano che tutto quel che dichiara l’agente postale nella relata di notifica è assistito da “fede privilegiata” e questo gli fa ottenere un rango di prova massima. Quindi se un cittadino non riconosce la sua firma sulla ricevuta di ritorno di una cartella esattoriale e afferma di non aver mai ricevuto l’atto, deve avviare un’azione legale chiamata ‘querela di falso’.
La Suprema Corte inoltre chiarisce che è sufficiente, per la validità della notifica, che la spedizione dell’atto sia stata fatta al domicilio del destinatario. L’ufficio postale deve poi accertarsi che chi riceve il plico è effettivamente il destinatario e che quest’ultimo metta la firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
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