L’amministratore dello stabile anche senza interpellare l’assemblea condominiale, può tranquillamente nominare l’avvocato difensore. Non a caso, il potere di eseguire una deliberazione assembleare si spinge fino al potere/dovere di difenderne la validità in giudizio.
Questo fino accade se l’assemblea non decida di sostituire quella delibera, ma in questo caso il giudizio potrebbe andare avanti per la valutazione della così detta soccombenza virtuale (art. 2377 c.c.) e l’amministratore potrebbe stare in giudizio senza necessità di autorizzazione.