Svolta a favore dei consumatori: i privati che non saldano le bollette sia della fornitura di energia elettrica sia del gas, non possono subire il distacco della fornitura in maniera indiscriminata e senza un adeguato preavviso.
Dal 1 settembre del 2013 in Italia sono entrate in vigore nuove regole a favore dei consumatori indebitati con i fornitori, fissate Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con la delibera 67/2013.
Il distacco della fornitura di energia deve essere preceduto dall’invio al cliente di una raccomandata con cui si comunica la messa in mora. E solo dopo il termine indicato nella lettera la società energetica potrà procedere al distacco qualora nel frattempo la posizione non fosse stata saldata o non ci sia stato un provvedimento del Giudice qualora il consumatore fosse assistito da un avvocato della Associazione Consumatori.
La delibera nel dettaglio regola il comportamento dei fornitori di energia elettrica e di gas rispetto agli utenti morosi, emanata dall’AEEG (Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas) ha modificato le regole precedentemente valide in ambedue i settori (Delibera 4/2008 per l’energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas).
Le principali novità introdotte con la delibera sono:
il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON puo’ essere inferiore a 15 giorni dall’invio della stessa, 5 in piu’ rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni; il termine entro il quale può scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON può essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare; invece in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico che in alcuni casi e’ di 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) ed in altri e’ di 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.
E’ obbligatorio inserire nella lettera di preavviso anche come deve essere resa nota la modalità con la quale l’utente comunica al proprio fornitore l’avvenuto pagamento.
Solitamente viene indicato un numero di fax ma per sicurezza e’ bene inviare una raccomandata a/r.
Si ricorda anche che se la comunicazione avviene quando l’utenza e’ gia’ sospesa, la riattivazione deve avvenire entro massimo entro 2 giorni feriali.
L’AsCii invita tutti i consumatori a contattarci nel caso in cui abbiate ricevuto bollette pazze a bollette@ascii.it