Con la legge n. 56 dell’8 febbraio 2006 la disciplina dell’affidamento dei figli è profondamente cambiata. E’ stato modificato l’art. 155 c. c. il quale dispone: <<Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale>>.
Pertanto la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei genitori.
Si è passati dunque dal principio della monogenitorialità a quello della bigenitorialità, sancendo il diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza.
Vi è pero l’eccezione dell’affido a un solo genitore in casi gravi di negligenza da parte dell’altro, in particolare quando il comportamento di quest’ultimo sia contrario all’interesse del minore.
In tal caso, il giudice è tenuto a fare una comparazione tra i due coniugi, a provvedere ad un accertamento globale della personalità, della disponibilità psicologica e materiale, dell’ambiente in cui ciascuno dei genitori è inserito in rapporto alle concrete esigenze affettive e psicologiche dei figli; la scelta dev’essere dunque effettuata con esclusivo riferimento all’interesse dei minori.
La giurisprudenza da sempre più propensa ad affidare i figli alla madre, ha comunque sempre cercato di arrecare il minor danno possibile per il minore che si trova a dover già fronteggiare la difficoltà della avvenuta disgregazione della sua famiglia.
Non è detto però che sia sempre la donna la affidataria della prole, infatti, come poc’anzi detto ciò non avviene quando si assumono comportamenti contrari all’interesse del minore.
Un caso simile si è verificato nel 2013, quando la Cassazione ha disposto l’affidamento esclusivo delle figlie minori al padre.
La storia in esame ha come protagonisti due genitori, non uniti in matrimonio, dalla cui relazione sono nate due figlie.
All’esito del rapporto sentimentale tra i due, il Tribunale per i minorenni ha affidato le bambine in via esclusiva al padre, collocandole però presso la nonna paterna in Argentina.
Nel caso di specie, la madre non è stata ritenuta idonea ad ottenere l’affidamento delle minori, perché “aveva dato prova di una certa instabilità affettiva, concependo altri figli con uomini diversi, senza instaurare alcun rapporto duraturo”.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte d’Appello, la quale, pur non ritenendo la madre priva della capacità genitoriale, non ha considerato l’affidamento condiviso concretizzabile finché le bambine fossero rimaste presso i nonni paterni in Argentina.
Avverso tale decisione la madre è ricorsa in Cassazione, e la Suprema Corte con sentenza n. 26122 del 21 Novembre 2013 ha respinto il ricorso, ritenendo l’affido esclusivo al padre maggiormente corrispondente all’interesse delle minori.
