L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro al coniuge economicamente debole e agli eventuali figli nati dal matrimonio.
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, che sarà poi recuperato in sede civile, costituisce anche un reato penale.
Il coniuge anche se autosufficiente, ha il diritto di ricevere il mantenimento per non rompere quell’ equilibrio economico creatosi durante il matrimonio e per ridurre il deterioramento del tenore di vita e delle condizioni economiche che subisce.
L’inadempienza non tempestiva nel pagamento della somma dovuta,è motivo sufficiente a ritenere opportuno l’intervento dell’applicazione dei rimedi fissati, poiché basta un ritardo di alcuni giorni per far sì che venga messa in discussione la futura regolarità dell’adempimento.
Importanti modifiche, sugli interventi per l’arretrato, in materia di processo civile, sono state introdotte dalla legge 132 del 2014 riguardo al processo esecutivo per mancato adempimento.
Il pignoramento degli autoveicoli dovrà effettuarsi secondo le nuove regole dettate dal legislatore.
Per l’esplorazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
La nuova forma di pignoramento dovrebbe portare una notevole semplificazione alla procedura esecutiva per libero accesso alla banca dati del Pra (pubblico registro automobilistico).
Semplifica le ricerche fatte sui beni del debitore perché vengono individuati facilmente i mezzi allo stesso intestati e si procede col pignoramento.
All’ufficiale è dunque ora consentito l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, all’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti finanziari e al pubblico registro automobilistico.
Una volta terminate tali operazioni, l’ufficiale dovrà indicare in un verbale tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti.
Viene fatta notifica al debitore e naturalmente viene intimato a consegnare entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e i documenti di proprietà, all’istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel luogo di residenza del debitore.
Qualora il debitore, scaduto il termine di 10 giorni, non rispetti l’obbligo di consegna, saranno gli organi di polizia a procedere al ritiro della carta di circolazione e i relativi documenti della proprietà del mezzo.
