In assenza di delega telematica è da considerarsi nulla la cartella esattoriale notificata dalla società di riscossione fuori dalla provincia rispetto all’esattore che ha iscritto a ruolo il tributo.

Lo sottolinea la Commissione Tributaria provinciale di Como, CTP Como, sent. n. 31/2013. Per i giudici l’Agente della Riscossione non può mai agire al di fuori del proprio ambito territoriale, tranne nel caso in cui esista una delega telematica.

Alla luce di ciò se il contribuente va a contestare la mancanza della delega, l’Agente viene obbligato a produrla in giudizio, altrimenti il giudice dovrà dichiarare nulla la cartella.

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